• 14 Giugno 2026

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81/08: GLI AGGIORNAMENTI SUI MOG

DiRedazione

Apr 12, 2026 #mog, #TESTO UNICO


L’articolo 30 del D.lgs 81 del 2008, che riguarda i Modelli di Organizzazione e Gestione, cosiddetti MOG, è stato oggetto di alcuni significative modifiche, tramite due norme: il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, convertito con modifiche in Legge 29 dicembre 2025, n.198, e con Legge 11 marzo 2026, n.34, legge annuale sulla piccola e media impresa.
Al di là dei numeri e dei tecnicismi di cosa si tratta nel concreto:

  • la norma ISO 45011 ha, finalmente, sostituito, anche nella legge e non solo secondo il riconoscimento da parte di ACCREDIA, lo standard BS 18001;
  • si è disposta la consultazione gratuita delle norme UNI per tutti con costo a corico del bilancio dell’Inail;
  • è stato disposto che l’Inail, d’intesa con le parti sociali, debba elaborare, entro 120 giorni MOG semplificati per le micro, piccole e medie imprese, supportandole le nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. (da notare che esiste già con DM 13/02/2014 un MOG semplificato per le PMI).
    Per quanto ci riguarda osserviamo con soddisfazione la sostituzione che gli esperti aspettavano della BS 18001 con la ISO 45001. Per quanto riguarda la consultazione gratuita delle norme UNI siamo leggermente delusi dal fatto che le norme sono solo consultabili gratuitamente, ma restano scaricabili solo a pagamento.
    Per quanto riguarda l’ulteriore semplificazione dei MOG per le micro e PMI, crediamo che sia la strada giusta, magari integrando questo processo con l’introduzione di una gestione digitalizzata del modello, interattiva e dotata di alert automatizzati, perché, in effetti, il modello “semplificato” attuale, con le sue 18 schede, per una micro e piccola impresa resta ancora un po’ troppo poco semplificato.

Di seguito riportiamo il testo dell’articolo 30 coordinato con queste modifiche segnalando che in entrambe le leggi c’è un punto 5 ter). Un errore che andrà corretto.

ART. 30 Modelli di organizzazione e di gestione

  1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
    a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
    b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
    c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
    e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
    f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
    g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
    h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
  2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
  3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
  4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
  5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6 .

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al presente decreto e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l’elaborazione, da parte dell’UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e dell’UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’INAIL.

5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  1. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

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