• 13 Novembre 2024

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Statuto e Organismi

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STATUTO

MORE SAFE APS

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, attività secondarie e durata

Articolo 1) – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1. Ai sensi dell’art. 35 e segg. del D.LGS. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, d’ora in poi CTS) è costituita, in forma di associazione, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “MORE SAFE APS” (d’ora in poi l’Associazione). La locuzione “APS” verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale attraverso l’iscrizione al R.U.N.T.S.. Detta locuzione sarà apposta al termine della denominazione di cui al periodo precedente. 2. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d’ora in poi, lo “Statuto”), dal Regolamento Generale redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea degli associati (d’ora in poi, Assemblea), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora in poi, la “Normativa Applicabile”).

3. Lo Statuto è imperniato sul principio della massima partecipazione degli associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.
4. L’ente non può, in ogni caso, essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4, comma 2, del CTS.

Articolo 2) – Sede

1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dell’Assemblea, e non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti tramite i canali appositamente previsti.

2. Il Consiglio Direttivo può proporre l’istituzione e la soppressione, in Italia e all’estero, di sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali comunque denominate; la competenza spetta all’Assemblea esercitata con apposita deliberazione.

Articolo 3) Scopo

1. L’Associazione persegue, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, come meglio specificato negli articoli seguenti.
2. Nel dettaglio, le finalità di cui al comma precedente si sostanziano nella promozione, coinvolgimento e partecipazione attiva della società civile al tema della sicurezza con un particolare focus sui settori dei servizi a Rete (Energia, Comunicazioni e Trasporti), della logistica e dei servizi pubblici locali.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione può:
– aderire, eventualmente, ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
– promuovere soggetti giuridici, anche con altra sigla distintiva (sempre evidenziando pubblicamente il collegamento con l’Associazione) miranti a realizzare gli scopi in ambiti volta per volta determinabili;
– cooperare con le associazioni, gli enti, le organizzazioni, i movimenti e le istituzioni dei territori nazionale ed internazionale;
– ideare, promuovere nonché aderire a progetti, nazionali e internazionali, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
– organizzare incontri, convegni, dibattiti, seminari, attività di formazione e specializzazione professionale e accademica, di ricerca scientifica nonché promuovere borse di studio;
– ideare, stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni periodiche (con esclusione dell’edizione di quotidiani);

– gestire attività radiofoniche, televisive, multimediali;
– promuovere attività di ricerca e di studio, nonché ogni attività e/o azione volta alla promozione della sicurezza sul lavoro e la conseguente tutela del diritto alla salute;
– provvedere alla pubblicazione di un bollettino, di una collana di quaderni, di notiziari, di siti internet, di web tv, di atti di convegni, di mostre, di musei ed altri soggetti culturali, nonché degli studi e delle ricerche realizzate;
– creare reti di associazioni, anche ai sensi dell’art. 41, comma 1, del CTS, che perseguono le medesime finalità enucleate nel presente articolo, assicurandone un efficace coordinamento, a livello regionale, nazionale ed internazionale;
– promuovere attività commerciali coerenti con gli scopi associativi, con gli obiettivi istituzionali, con le previsioni del presente Statuto, comunque con contabilità separata e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
– realizzare raccolte pubbliche nei limiti dell’art. 7 del CTS, effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
4. Ai fini della realizzazione delle attività di promozione, ricerca e analisi nonché sviluppo culturale nell’ambito del fine istituzionale, l’Associazione istituisce, nelle modalità disciplinate dal Regolamento Generale:
– un Centro Studi e Ricerca;
– un Centro Formativo;
– una Redazione Editoriale, che curi e diffonda, nei modi ritenuti opportuni, le attività culturali e professionali effettuate.
5. Inoltre, l’Associazione, può:
– stipulare ogni negozio giuridico opportuno, tra cui, l’assunzione di mutui e/o altre forme di finanziamento, l’acquisto di beni immobili (in proprietà, leasing ovvero diritto di superficie) nonché convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati nel limite dell’inerenza ai fini istituzionali perseguiti;
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria, comodataria o a qualunque altro titolo posseduti;
– costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società commerciali nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Articolo 4) Oggetto

1. L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale: – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
– servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
– servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n. 106;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
2. In via generale, l’Associazione esercita tali attività, in via prevalente ma non esclusiva, con modalità non commerciali.

3. Le modalità di cui al comma precedente sono specificate attraverso deliberazione del Consiglio Direttivo, previo Parere scritto e non vincolante dell’Assemblea e possono prevedere:
– esercizio di attività commerciali ex art. 2195 del C.C. (in via non prevalente);
– partecipazione in società di capitali;

– costituzione di un patrimonio ovvero di più patrimoni destinati ad uno o più specifici affari ex art. 2447 del C.C..

Articolo 5) Attività diverse
1. Il presente Statuto prevede la possibilità di esercitare le c.d. attività diverse disciplinate dall’art. 6 del CTS. In tale senso, l’Associazione si riserva, attraverso gli organi delegati individuali nel comma successivo, di deliberare in ordine alla determinazione delle “attività diverse” che saranno espletate.

2. L’organo delegato ad operare tale decisione è il Consiglio Direttivo previa acquisizione del parere non vincolante dell’Assemblea.

3. La delibera di cui al comma precedente deve intervenire nelle modalità previste dal presente Statuto e, comunque, le attività individuate devono, necessariamente, presentare i caratteri di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività principali previste nell’art. 5 del CTS.
4. La descrizione dettagliata in ordine alle modalità di svolgimento delle attività diverse è inserita nella Relazione di missione ovvero integrata nel Rendiconto ex art. 13, comma 2, del CTS (c.d. rendiconto di cassa).

Articolo 6) Volontari e lavoratori dipendenti

1. L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati come disposto dall’art. 35, comma 1, del CTS. A tal fine, l’Associazione tiene un apposito registro, nelle modalità di cui al comma successivo, ove indicare i volontari che prestano la loro attività presso l’Ente in modo non occasionale.

2. Il presente Statuto recepisce le prescrizioni contenute nell’art. 17 del CTS demandando al Regolamento Generale le modalità, i termini del rimborso destinati ai volontari nonché le modalità di tenuta del relativo registro.
3. E’ vietata l’erogazione di qualsivoglia forma di retribuzione nonché di rimborsi determinati in modo forfettario ovvero oltre i limiti stabiliti al precedente comma.

4. In deroga al comma precedente ed in ossequio all’art. 17, comma 4, del CTS, è ammessa l’erogazione di rimborsi spese a fronte di una autocertificazione prodotta dal volontario nelle modalità, nei limiti e per alcune tipologie di spese previste dal Regolamento Generale del presente articolo.

5. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

6. Le modalità per la copertura assicurativa obbligatoria ex art. 18 del CTS sono disciplinate nel Regolamento Generale ex articolo 1, comma 2, del presente Statuto.
Articolo 7) – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.

Titolo II – Degli associati

Articolo 8) – Associati

1. L’Associazione presuppone la pluralità degli associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell’Associazione. 2. Sono membri dell’associazione (d’ora in poi, l’associato o gli associati) coloro che:
– hanno partecipato alla stipula dell’Atto Costitutivo dell’Associazione;

– sono ammessi a parteciparvi a seguito di specifica procedura di ammissione disciplinata dal presente articolo e fintanto non si verifichi una causa di cessazione della loro qualifica di associati.

3. Possono aderire all’Associazione:
– le persone fisiche aventi la maggiore età;
– gli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento di quello delle APS.
4. Ogni associato, costituente l’Associazione ovvero ammesso in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, viene iscritto nel Libro degli Associati con le modalità prescritte nel presente Statuto.
5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge e riprodotto nel successivo articolo 9 del presente Statuto.
6. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’Associazione.
7. La qualità di associato è intrasmissibile.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Articolo 9) – Numero minimo di associati
L’Associazione presuppone l’esistenza di almeno sette persone fisiche ovvero almeno tre APS come disposto dall’art. 35 del CTS. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, il Consiglio Direttivo dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.


Articolo 10) – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
– eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– partecipare a qualsivoglia iniziativa promossa dall’Associazione;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
– esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall’articolo 45 del presente Statuto;
– esercitare il diritto di voto in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
– denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS nelle modalità operative previste dal Regolamento Generale.
2. Hanno il dovere di:
– rispettare il presente Statuto, il Regolamento Generale nonché qualsivoglia determina adottata, secondo competenza, dagli organi sociali dell’Associazione;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Articolo 11) – Ammissione degli associati

1. L’Associazione è improntata al “principio della porta aperta” e, di conseguenza, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che:
– presenta i requisiti ex articolo 8, comma 3, del presente Statuto;
– abbia presentato apposita domanda scritta secondo le modalità previste nel presente articolo.
2. Fatta salva l’adozione del Regolamento Generale ad opera dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo risulta l’organo sociale competente in materia di ammissione.
3. Il Regolamento Generale deve, almeno, contenere le modalità riferite:
– alla presentazione della domanda di ammissione (format, canale di trasmissione);
– alla trasmissione all’interessato del provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto;
– alla presentazione della domanda di riesame all’organo competente.
4. La delibera di ammissione dei candidati associati è adottata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda da parte dei candidati stessi. Successivamente, la delibera di cui al periodo precedente è comunicata all’interessato nei modi previsti dal Regolamento Generale. In caso di mancata adozione della delibera di ammissione nei termini previsti, la domanda si considera accolta e, di conseguenza, sorge l’obbligo di versamento della quota associativa nonché

di iscrizione nel Libro degli Associati.
5. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il soggetto destinatario del provvedimento può richiedere, entro i termini decadenziali ex art. 23, comma 3, del CTS, il riesame dell’istanza di ammissione ad un Comitato costituito in seno all’Assemblea degli associati il quale può ammettere, con apposita deliberazione, il candidato associato.
6. Nei casi di accoglimento in prima istanza ovvero accoglimento in riesame, il Consiglio Direttivo deve obbligatoriamente iscrivere il soggetto interessato nell’apposito Libro; tale obbligo sorge con il versamento della prima quota associativa il quale rappresenta il momento di perfezionamento dell’ammissione.
7. Tutti i provvedimenti di rigetto della domanda, in prima istanza e in esame, devono contenere, necessariamente, adeguata motivazione, pena l’invalidità dell’atto adottato.
Articolo 12) – Recesso dell’associato

1. Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare, conseguentemente, la sua qualità di associato.
2. La comunicazione di recesso deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo ed effettuata mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Codice Civile.
4. Il recesso non estingue gli obblighi originatasi in capo all’associato anteriormente al momento dell’efficacia del recesso. In altri termini, l’associato che recede è tenuto a corrispondere la quota annuale dovuta per l’esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.
Articolo 13) – Esclusione dell’associato

1. Il Consiglio Direttivo, in ossequio alla possibilità di derogare alla competenza dell’Assemblea prevista dall’art. 25, comma 1, lett. e), del CTS, delibera l’esclusione dell’associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti in virtù del rapporto associativo e previsti nell’articolo 10, comma 2, del presente Statuto.
2. Qualora l’associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione. Nell’ipotesi di deliberazione adottata con il voto determinante del Consigliere/associato interessato e non escluso dalla decisione, la deliberazione stessa è impugnabile ai sensi di legge.
3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione sottostante la decisione, deve essere comunicata all’associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al destinatario, i diritti di partecipazione dell’associato medesimo all’organizzazione e all’attività dell’Associazione. 5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione della decisione a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata dinanzi al Collegio Arbitrale.
6. Qualora sia proposta l’impugnazione al Collegio Arbitrale:
– il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l’associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all’organizzazione e dall’attività dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
– nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’associato è escluso dal momento in cui gli viene notificata la decisione del Collegio Arbitrale;
– nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’associato si trovi.
7. L’associato escluso è tenuto al pagamento dell’intera quota annuale dovuta per l’esercizio nel corso del quale l’esclusione è deliberata.

Titolo III – Il Fondo Comune, le Entrate dell’Associazione e la Raccolta Fondi

Articolo 14) Il Fondo Comune

1. Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito dall’insieme delle risorse apportate in sede di costituzione della stessa, il cui complessivo valore risulta dall’Atto Costitutivo nonché dalle risorse acquisite, successivamente a vario titolo, in costanza di attività.
2. Gli apporti/versamenti, a qualsiasi titolo, conferiti/effettuati nella Associazione non possono essere oggetto di restituzione da parte dei soggetti conferenti o dai loro aventi causa in nessun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’associato dall’Associazione.

3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell’Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività dell’Associazione diverso dai diritti di partecipazione all’Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all’Associazione che sia considerabile come di titolarità dell’associato o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 15) – Le Entrate dell’Associazione

L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante: – quote annuali e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali e di altre istituzioni pubbliche;

– contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
– eventuali proventi realizzati al termine degli affari di cui al successivo articolo 18;
– entrate di cui alle attività di interesse generale ex art. 5 del CTS erogate dietro corrispettivi specifici; – entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all’art. 6 del CTS;
– erogazioni liberali di associati e dei terzi;
– raccolta fondi in occasione di iniziative promosse dall’Associazione;
– contributi ricevuti a titolo di cinque per mille.


Articolo 16) – La Raccolta Fondi

1. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. L’attività di cui al comma precedente deve essere appositamente contabilizzata con specifico rendiconto da depositare presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di raccolta ai sensi dell’art. 48, comma 3, del CTS.


Articolo 17) – Destinazione del Fondo Comune, delle Entrate realizzate e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E’ vietata qualsivoglia forma di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché di estinzione dell’associazione stessa.


Articolo 18) – Patrimoni destinati ad un unico affare

1. Il presente Statuto ammette la possibilità, prevista dall’art. 10 del CTS, di costituire un patrimonio, distinto ed autonomo, destinato ad uno ovvero più specifici affari le cui entrate finanziarie conseguite confluiranno nel Fondo Comune dell’Associazione alla realizzazione del fine programmato.
2. L’organo competente alla pianificazione, gestione, realizzazione del fine e contabilizzazione di cui al precedente comma è ravvisabile nel Consiglio Direttivo.

Titolo IV – Sistema di Governance

Articolo 19) – Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione (d’ora in poi, gli Organi):
– l’Assemblea degli associati (d’ora in poi Assemblea);
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora in poi, il Presidente);
– il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora in poi, il Vice Presidente); – il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora in poi, il Segretario);

– il Tesoriere;
– l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);
– il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativa);
– il Comitato Tecnico-Scientifico.
2. L’elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è imperniata su criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.
3. Alla regola di cui sopra sono sottratti, per motivi legati ai requisiti necessari per espletare le prerogative dell’ufficio:
– l’Organo di Controllo;
– il Revisore Legale;
– il Comitato Tecnico-Scientifico.
4. Le cariche associative elettive vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico nelle modalità prescritte dal Regolamento Generale ex articolo 1, comma 2, del presente Statuto.

Sezione I – Assemblea degli associati

Articolo 20) – Principi generali

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. Ogni associato ha diritto di intervenire in Assemblea.
3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.
4. L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.
5. L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 21) – Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del Bilancio d’esercizio nonché del Bilancio Sociale ove redatto.
2. L’Assemblea inoltre:
– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
– nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
– nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l’Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
– nomina il Presidente dell’Organo di Controllo;
– nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
– approva il Regolamento dei Lavori Assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;
– adotta il Regolamento per la costituzione nonché la disciplina del Centro Studi e Ricerca, del Centro Formativo e della Redazione Editoriale;
– adotta il Regolamento Generale ex articolo 1, comma 2, del presente Statuto;
– delibera, attraverso la costituzione di un Comitato in suo seno, sul riesame della domanda di

ammissione, in caso di rigetto del Consiglio Direttivo;
– delibera in merito alla devoluzione del Fondo Comune in caso di estinzione ovvero liquidazione dell’Associazione;
– delibera in ordine al trasferimento della sede legale al di fuori del Comune nonché la istituzione di sedi secondarie, uffici operativi in Italia e all’estero.
3. L’Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del Fondo Comune con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 22) – Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da:
– un decimo degli associati;
– ovvero, tre Consiglieri.
2. L’Assemblea si svolge, di regola, nel territorio del Comune di Roma con la facoltà di prevedere un ulteriore luogo per lo svolgimento delle adunanze.
3. La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso trasmesso a mezzo della posta elettronica e contenente:
– l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione;
– l’elenco delle materie da trattare.
4. L’avviso di convocazione è trasmesso almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza:
– agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
– ai Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo, se previsto, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati in sede della loro nomina o successivamente.
5. Nell’ipotesi in cui il numero degli associati superi le 200 unità, l’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione.

Articolo 23) – Presidenza dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.
3. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione della Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza; accerta e proclama i risultati delle votazioni e sottoscrive il verbale di adunanza.

Articolo 24) – Deliberazioni dell’Assemblea
1. L’Assemblea è validamente costituita:
– in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno metà degli associati;
– in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che vi intervengano.
2. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
3. Ogni associato persona fisica ha diritto a un voto mentre agli associati che siano ETS sono attribuiti cinque voti. Si applica l’art. 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.
4. Ogni associato può conferire delega, in forma scritta da produrre in sede di adunanza, di intervento e di voto in Assemblea ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell’Organo di Controllo, Revisore Legale. Il delegato non può ricevere un numero superiore di deleghe rispetto ai limiti ex art. 24, comma 2, del CTS.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea, in configurazione ordinaria, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio ovvero in delega.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea, in configurazione straordinaria, sono assunte con le maggioranze ex art. 21, comma 3, del presente Statuto.

7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e quella di astensione si considerano come assenza del dichiarante dall’Assemblea.
8. Il presente Statuto prevede l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità operative sono demandate al Regolamento Generale ex articolo 1, comma 2, del presente Statuto.

Articolo 25) – Le Assemblee separate

1. Il presente Statuto prevede la possibilità, sancita dall’art. 24, comma 5, del CTS, di svolgere Assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie. Le modalità di esercizio di tale possibilità sono contenute nel Regolamento Generale.

Sezione II – Consiglio Direttivo

Articolo 26) – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto, in via esclusiva, all’amministrazione dell’Associazione. 2. Al Consiglio Direttivo compete:
– nominare, scegliendo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;
– nominare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico;

– gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
– approvare il progetto di Bilancio, Ordinario e Sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– approvare i progetti e le iniziative scientifiche proposte dal Comitato Tecnico-Scientifico;
– deliberare in ordine all’ammissione di nuovi associati;
– deliberare in ordine al trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune;
– deliberare in ordine all’esclusione degli associati;
– la responsabilità in ordine agli adempimenti connessi all’iscrizione nel R.U.N.T.S.;
– il potere di rappresentanza generale ai sensi dell’art. 26, comma 7, del CTS;
– compiere qualsiasi atto di amministrazione, ordinaria e straordinaria, in nome e per conto dell’Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo si svolge utilizzando il metodo collegiale.
4. Il presente Statuto concede la facoltà al Consiglio Direttivo di prevedere, all’interno del suo ufficio, la nomina di un Comitato Esecutivo ovvero di uno o più amministratori delegati a cui conferire proprie attribuzioni, fatta salva la possibilità di avocare a sé ovvero deliberare su materie e/o questioni precedentemente delegate. Le modalità operative per l’articolazione dell’ufficio sono demandate al Regolamento attuativo.

Articolo 27) – Composizione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. I Consiglieri devono essere, in maggioranza, persone fisiche che hanno la qualifica di associato. 3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio: – l’interdetto;
– l’inabilitato;
– il fallito;
– chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata.

Articolo 28) – Durata della carica
1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. 2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio

Direttivo s’intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. In tale circostanza, il Consiglio decaduto, e in caso di sua inerzia l’Organo di Controllo, convoca d’urgenza l’Assemblea per la nuova nomina; in costanza di tale periodo, il Consiglio decaduto può compiere solo gli atti necessari al corretto funzionamento dell’Associazione.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo ad una cooptazione in sua vece. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato, anche attraverso la conferma del membro cooptante. Il Consigliere così eletto dura in carica per lo stesso periodo residuo del mandato dell’intero Consiglio.

4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 29) – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta:
– da almeno 3 Consiglieri;
– ovvero, dall’Organo di Controllo.

2. La convocazione deve essere esperita con urgenza nell’ipotesi di cessazione dall’ufficio della maggioranza dei Consiglieri in modo da ricostituire il Consiglio.
3. La convocazione è effettuata con avviso trasmesso mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

4. L’avviso di convocazione è trasmesso a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza. In caso di comprovata urgenza, l’avviso è trasmesso almeno 3 (tre) giorni prima e deve contenere la motivazione della deroga al primo periodo del presente comma.

Articolo 30) – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano d’età.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. In deroga al comma precedente, per gli atti di straordinaria amministrazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. Ai fini del primo periodo del presente comma, s’intendono atti di straordinaria amministrazione:

– le operazioni di qualsiasi natura aventi un valore pari o superiore al 25% del patrimonio dell’Ente riferito all’ultimo bilancio d’esercizio;
– le operazioni di disposizione degli immobili compresi nel patrimonio della Associazione.
5. In caso di parità di voti, prevale quello del soggetto che presiede la riunione.

6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e quella di astensione si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Consiglio.
7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con i suoi membri intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri. Il Regolamento Generale disciplina le modalità, i termini e le condizioni necessarie per lo svolgimento corretto dell’adunanza.

Articolo 31) – Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28 del CTS.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 32) – Presidente, Vice Presidente e Segretario

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo è demandata:
– la verifica sull’osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale della Associazione nonché della normativa applicabile (c.d. funzione di compliance);

– la promozione della riforma dello Statuto e del Regolamento Generale su iniziativa propria ovvero degli associati;
– la convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e l’esecuzione delle deliberazioni adottate;

– la predisposizione dei progetti di bilancio, d’Esercizio ovvero Sociale,
– la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
– l’attribuzione, ove sia necessario od opportuno, della rappresentanza della Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
2. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di ordinaria amministrazione in deroga al principio della collegialità. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. La deroga prescritta nel periodo precedente non ha efficacia nei confronti degli atti straordinari che necessitano della maggioranza qualificata del Consiglio.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione nel caso di impedimento di quest’ultimo.
4. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l’amministrazione della Associazione.
5. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi sociali, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo e di quello di Revisione.
6. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, e del Libro degli associati nonché del Registro dei Volontari.

Articolo 33) – Tesoriere
1. Il Tesoriere:
– cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità;
– effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
– predispone, dal punto di vista contabile, il progetto di Bilancio d’esercizio, preventivo e consuntivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 34) – Composizione dell’Organo di Controllo

1. L’Organo di Controllo può assumere, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, una configurazione monocratica ovvero collegiale; in quest’ultima ipotesi, l’organo è costituito da tre membri effettivi. L’Assemblea degli associati provvede, in sede di costituzione dell’organo, alla nomina del suo Presidente.

2. In caso di organo monocratico è nominato anche un membro supplente. In caso di nomina di un Collegio sono nominati anche due membri supplenti. I membri supplenti entrano in carica automaticamente, in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti effettivi con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia di tale cessazione.

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del CTS, i componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 4. Nell’ipotesi in cui fosse demandata all’Organo di Controllo la funzione di Revisione Legale dei conti, questo è composto da un membro effettivo e uno supplente, in assetto monocratico ovvero da tre membri effettivi e due supplenti in configurazione collegiale, tutti iscritti nel Registro dei Revisori. 5. Ai membri dell’Organo di Controllo, effettivi e supplenti, si applica la disciplina in materia di ineleggibilità e decadenza prevista dall’art. 2399 del Codice Civile.

Articolo 35) – Durata in carica dell’Organo di Controllo

1. L’Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
2. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 36) – Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo

1. Sono demandate all’Organo di Controllo le seguenti attività:
– controllare l’osservanza della legge e dello Statuto ed il rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
– verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento;
– monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del CTS;
– attestare la conformità del Bilancio Sociale, eventualmente redatto, alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS;
– verificare che l’Associazione eserciti, in via prevalente, le attività di interesse generali di cui all’art. 5 del CTS rispetto alle attività diverse, consentite solo in via secondaria e strumentale;
– verificare la corretta rendicontazione delle attività di raccolta fondi eventualmente svolte ai sensi dell’art. 7 del CTS;
– verificare che il Fondo Comune venga destinato esclusivamente per le attività statutarie, quindi, per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che non provveda, anche indirettamente alla distribuzione di utili.
2. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché del Comitato Esecutivo, se previsto, senza diritto di voto.
4. L’Organo di Controllo è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un membro del Collegio.
5. La convocazione è effettuata con avviso trasmessa mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattenere.
6. L’avviso di convocazione è trasmesso a tutti i membri dell’Organo di Controllo almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza. In caso di comprovata urgenza, l’avviso è trasmesso almeno 3 (tre) giorni prima e deve contenere la motivazione della deroga al primo periodo del presente comma.
7. L’Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
8. L’Organo di Controllo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d’età.
9. In caso di parità di voti, prevale quello del soggetto che presiede la riunione.
10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e quella di astensione si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Collegio.
11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
12. L’adunanza può svolgersi anche con i suoi membri intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri. Il Regolamento Generale disciplina le modalità, i termini e le condizioni necessarie per lo svolgimento corretto dell’adunanza.

Articolo 37) – Compenso dell’Organo di Controllo
1. All’atto di nomina viene stabilito dall’Assemblea il compenso dei membri dell’Organo di Controllo.
2. Nelle ipotesi prescritte dall’art. 14, comma 2, del CTS, devono essere pubblicati sul sito istituzionale gli emolumenti elargiti ai suoi membri, effettivi e supplenti, a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 38) – Esercizio della funzione di Revisione Legale.
La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Sezione V – Il Comitato Tecnico-Scientifico

Articolo 39) – Composizione e durata della carica

1. E’ l’organo propositivo, consultivo e di valutazione delle iniziative promosse dall’Associazione ed è composto da personalità distintesi nei campi di attività e/o settori caratteristici del mondo pubblico e privato.
2. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente del Comitato Scientifico e, su proposta di quest’ultimo, nomina i Consiglieri ed il Segretario.

Il Comitato Scientifico è così composto: a) Presidente Scientifico;
b) Segretario Scientifico;
c) Consiglieri.

3. Sono componenti di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico il Direttore del Centro Studi e il Direttore del Centro Formativo dell’Associazione.
4. I componenti del Comitato Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo.

5. I componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 6. E’ facoltà del Consiglio Direttivo revocare le cariche in qualsiasi momento.


Articolo 40) – Compiti del Comitato Tecnico-Scientifico
1. Il Comitato Scientifico, in particolare, ha il compito di:

– sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione la selezione dei progetti di ricerca, delle attività culturali e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari;
– effettuare la supervisione scientifica su tutti i progetti dell’Associazione;
– esercitare le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Direttivo;

– studiare, concepire, ovvero coadiuvare, con funzione consultiva, le strategie ed i programmi generali dell’Associazione;
– segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell’attività e del ruolo dell’Associazione;
– collaborare alla definizione della politica culturale-scientifica della Associazione;

– esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività dell’Associazione.
2. Tale organo può, altresì, intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi sociali, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione dell’attività di quest’ultima.

Articolo 41) – Gratuità delle cariche

1. I membri del Comitato Scientifico non hanno retribuzione per le sedute e per le riunioni relative alle ricerche che sono incaricati di seguire.
2. Ai membri del Comitato saranno rimborsate le spese sostenute nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Generale.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture contabili

Articolo 42) – Esercizi associativi

L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 43) – Bilancio d’esercizio
1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

2. Almeno 30 (trenta) giorni prima del termine dell’esercizio amministrativo, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio nella sua forma preventiva da presentare all’Assemblea per la sua approvazione definitiva nonché deposita il progetto corredato dalla delibera presso la sede legale della Associazione.

3. Con le stesse modalità, il Consiglio Direttivo approva il progetto del bilancio nella sua forma consuntiva e lo deposita, corredato dalla relativa delibera, presso la sede legale al fine dell’approvazione definitiva della Assemblea la quale deve intervenire entro il 30 aprile dell’anno

successivo all’esercizio di riferimento.
4. Il presente Statuto recepisce le prescrizioni contenute nell’art. 13 del CTS in materia di Bilancio d’esercizio.
5. Viene individuato nel Consiglio Direttivo l’organo al quale sono demandati tutti gli adempimenti in materia contabile e relativa pubblicità, più nello specifico, la redazione, il deposito presso il R.U.N.T.S. del Bilancio d’esercizio nella sua versione integrale ex art. 13, comma 1, del CTS ovvero nella sua versione semplificata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 13 del CTS qualora intervenissero i requisiti richiesti.
6. Il Bilancio d’esercizio, nella sua versione integrale è composto dai seguenti elaborati contabili:
– Stato Patrimoniale;
– Rendiconto Gestionale;
– Relazione di Missione.
7. Il contenuto nonché la forma di tali prospetti seguono le prescrizioni contenute nell’art. 13, comma 1, del CTS e successivi interventi ministeriali di dettaglio. La versione semplificata del bilancio d’esercizio, come disposto dall’art. 13, comma 2, del CTS, è composto dal Rendiconto per cassa, all’occorrenza, integrato con le seguenti informazioni:
– il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ex art. 6 del CTS;
– il rispetto dei parametri retributivi come previsto dall’art. 16 del CTS.
8. Successivamente all’intervenuta delibera di approvazione dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede al deposito presso il R.U.N.T.S. dell’elaborato finale entro il termine previsto dall’art. 48, comma 3, del CTS e successive modifiche.

Articolo 44) – Bilancio Sociale
1. Il Bilancio Sociale è un documento differente ed autonomo rispetto all’elaborato annuale d’esercizio e si sostanzia nella rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato alla redazione e approvazione del progetto di Bilancio Sociale da presentare per l’approvazione finale alla Assemblea entro il termine previsto per il Bilancio d’esercizio.
3. Successivamente all’intervenuta delibera di approvazione, il Consiglio Direttivo provvede al deposito presso il R.U.N.T.S. dell’elaborato finale entro il termine previsto dall’art. 48, comma 3, del CTS nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Associazione ex art. 14 del CTS.
Articolo 45) – Libri sociali e loro esame
1. L’Associazione, in ossequio all’art. 15, comma 1, del CTS, deve prevedere la tenuta nonché la conservazione delle scritture contabili e dei seguenti libri e/o registri:
– Libro degli Associati;
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, qualora costituito in forma collegiale;
– Registro dei volontari.
2. La tenuta nonché la conservazione dei libri e dei registri di cui al comma precedente è demandata al Consiglio Direttivo ovvero a soggetti da quest’ultimo delegati, attraverso opportuna deliberazione; resta ferma la responsabilità del Consiglio in ordine al corretto adempimento delle previsioni di legge. 3. Inoltre, il presente Statuto riconosce il diritto agli associati di esaminare il Libro degli Associati e il Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea nonché di estrarne delle copie, secondo le modalità previste nel Regolamento Generale deliberato dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento dell’Associazione

Articolo 46) – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previa acquisizione del

parere positivo espresso dall’Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. ex art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore come da delibera assunta dall’organo sociale competente individuato nell’Assemblea.
2. In tal senso, il presente Statuto recepisce nella sua interezza il procedimento disciplinato dall’art. 9 del CTS per l’acquisizione del parere positivo dell’Ufficio di cui al comma precedente, notificando a questo l’apposita proposta corredata dalla delibera dell’Assemblea attraverso a/r ovvero modalità telematica (es. pec istituzionale).

Titolo VII – Arbitrato

Articolo 47) – Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e la Associazione, tra i membri degli organi dell’Associazione, tra gli organi della Associazione, tra i membri degli organi dell’Associazione, gli associati e la Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. 2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l’arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall’art. 810, comma 1, del C.p.C..
4. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

5. La sede dell’arbitrato è fissata in Roma.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Articolo 48) – Disposizioni finali

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal D.LGS. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nonché da ogni altra normativa in materia.