• 28 Marzo 2024

Il preposto … Soluzione o parafulmine?

Soluzione o parafulmine? Riflessioni da fare

Tra le modifiche introdotte dalla miniriforma del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza, d.lgs.81/2008 e smi TUSL, della fine del 2021 (Titolo III del decreto legge 146/2021 convertito con modifiche dalla legge 215/2021), si fa notare la forte responsabilizzazione della figura del preposto. Anche se nel dibattito pubblico questa cosa non sembra emergere occorrerebbe, invece, porvi molta attenzione, specialmente da parte del sindacato.

Chi è il preposto? Vediamo come viene definito dal art.2 comma e) del TUSL:

“preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Quindi una miriade di figure professionali nelle aziende può essere un preposto, basta che abbia anche un solo collega gerarchicamente sottoposto. Un “capo squadra”, nelle cento declinazioni che questo concetto può avere sui posti di lavoro.

Con la nuova previsione dell’articolo 18, comma 1 lettera b-bis, viene stabilito l’obbligo per il datore di lavoro di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

La sanzione per il datore di lavoro in caso di inadempimento è stabilita dall’articolo 55, comma 5 lettera d), che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Quindi, i preposti in azienda vanno individuati e ufficializzati, con nome e cognome, da parte del datore di lavoro, che dovrà garantire loro opportuna formazione.

La riflessione da fare è che si è teso a responsabilizzare i preposti, facendogli assumere un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità (accanto a datore di lavoro e dirigente) anzi sgravando, per certi aspetti, quest’ultimi da una quota di responsabilità, viste le modifiche intervenute che, sostanzialmente, adesso danno al preposto il potere, e quindi la responsabilità, di interrompere l’attività di un lavoratore in caso di persistente inottemperanza di questi alle norme impartite in materia di salute e sicurezza. Ma anche di interrompere temporaneamente le attività lavorative, in caso di rilevazione di deficienze di mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo, segnalando il tutto al datore o al dirigente. E ciò si aggiunge ai compiti, già stringenti, che erano preesistenti nel già citato art.19. 

I compiti del preposto in questo articolo 19 sono riportati con precisione, non lasciano adito a dubbi interpretativi. Se il preposto non agisce e/o non interviene coerentemente a quanto previsto, si carica di precise responsabilità che possono essere sgravate al datore di lavoro e/o dirigente.

Chissà chi era il preposto della povera Luana D’Orazio e se davvero, se ci fossero state già queste norme, avrebbe agito per fermare l’orditoio e rimettere in uso le protezioni disattivate da tempo.

Obiettivamente dipende da troppe condizioni ambientali sulle quali non entriamo. Di certo sarebbe anche lui tra i rinviati a giudizio per omicidio colposo (!) oltre alla titolare, al marito ritenuto titolare di fatto e al tecnico manutentore. Forse sarebbe addirittura il principale indagato, mentre oggi di preposto inadempiente non ha parlato nessuno, ancora.

Continuando nelle riflessioni c’è da chiedersi se la modifica è giusta. Io dico sì e no.

Sì, perché è giusto responsabilizzare e dare più potere a un lavoratore che ne ha altri sottoposti.

No, se questa cosa rischia di farlo diventare il possibile parafulmine stretto tra le proprie responsabilità e la linea gerarchica superiore che lo pressa per aumentare ritmi e produttività. 

Mai la sicurezza va d’accordo con la velocità e la fretta. Questo è un dato di fatto e la pressione psicologica dei superiori/datori di lavoro, già fortissima sui RLS, è ancora di fatto un dato del quale il legislatore non riesce a tenere conto. Ma al giudice non interessano questi aspetti e quando va a “vedere le carte” applica la legge. Punto.

Per questo non potrà certo essere esaustiva la previsione introdotta: “I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.”.

Non si può ridurre il tutto alla monetizzazione che “potrà” essere introdotta nei contratti e negli accordi. Per esempio: chi pagherà le spese di un avvocato penalista al quale si dovrà rivolgere il povero preposto nel caso dovesse succedere qualcosa, anche fosse senza colpa? Chi assicurerà che la formazione e l’aggiornamento siano di qualità e non fatta dai troppo “attestatifici” che esistono oggi nel Paese e che continuano a fare business con qualità della formazione a volte davvero infima?

Insomma, questa modifica può essere utile ad aumentare la prevenzione ma a condizione che il preposto sia aiutato e tutelato, non sia il parafulmine di inefficienze e negligenze altrui.

Questa è davvero una sfida che il sindacato deve vincere nella contrattazione, ma senza aspettare un altro caso Luana.

Io faccio il tifo.

Giovanni Luciano