La grande incompiuta dell’Inail
Non tutti sanno della grande opportunità che hanno a disposizione i lavoratori e le lavoratrici di essere reinseriti nel ciclo produttivo della loro azienda dopo un infortunio o una malattia professionale con esiti determinanti una condizione di inabilità definitiva, che potrebbe causare loro la perdita del posto di lavoro.
Questa opportunità è data dal comma 166 della legge 190/2014 e s.m.i. che recita:
“Sono attribuite all’INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto.
I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’INAIL l’intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’INAIL concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.”
Seguono poi altri aspetti che rimandiamo alla lettura integrale della norma in questione.
Stiamo parlando, quindi, di un finanziamento a fondo perduto, fino a un massimo di 150.000 euro, che l’Inail mette a disposizione per ogni progetto di reinserimento di chi, a seguito di infortunio o malattia professionale, riporta una condizione di disabilità permanente a causa della quale non gli sarebbe possibile tornare al proprio lavoro.
Pensate, per esempio, a un infortunato che subisce una mutilazione o che è costretto alla sedia a rotelle. Non sempre questi esiti danno diritto a un trattamento pensionistico oppure a una rendita tale da poter sostenere economicamente le proprie esigenze e quelle della propria famiglia.
Purtroppo, soprattutto nelle piccole imprese, se non anche nelle medie, chi ha subito l’infortunio, o anche gli esiti di una malattia professionale, non può tornare alla propria occupazione e l’azienda, molto spesso, procede alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Licenziati per inidoneità allo svolgimento delle funzioni, determinate da un evento lesivo a loro carico sul posto di lavoro. Beh, davvero il colmo. Ma tant’è.
Per evitare questo e per dare un sostegno economico alla possibilità di un accomodamento ragionevole l’Inail in concreto può fare tanto. Vediamo nel dettaglio cosa, riportando i contenuti direttamente dal sito dell’Istituto:
“Gli interventi per il reinserimento e l’integrazione lavorativa sono finalizzati a dare continuità lavorativa agli assistiti, prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale erano adibiti antecedentemente al verificarsi dell’evento lesivo, e a facilitare l’inserimento in un nuovo contesto lavorativo delle persone con disabilità da lavoro che abbiano trovato una nuova occupazione.
Tipologie
Gli interventi per il reinserimento e l’integrazione lavorativa consistono in:
- superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro);
- adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all’adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi comandi speciali e adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro);
- formazione (interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi agli adeguamenti di cui sopra, di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione.
Destinatari
- lavoratori infortunati e/o affetti da malattia professionale nei confronti dei quali siano state riconosciute menomazioni fisiche e/o psichiche di qualsiasi grado;
- i lavoratori autonomi sono destinatari dei soli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro.
Modalità di erogazione
Gli interventi sono individuati nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede Inail competente per domicilio del lavoratore con l’apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche territoriali dell’Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro.
Gli interventi possono essere individuati anche nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato proposto dal datore di lavoro, condiviso dal lavoratore e valutato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede Inail competente per domicilio del lavoratore con l’apporto delle professionalità tecniche dell’Istituto.
Nei casi di necessità e urgenza è previsto il rimborso delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal datore di lavoro anche prima che sia stato attivato il procedimento di elaborazione del progetto o prima che sia stato emesso il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione del progetto stesso.
Stanziamenti e rimborsi
L’Inail rimborsa le spese sostenute dai datori di lavoro per la realizzazione di interventi personalizzati di reinserimento lavorativo fino a un massimo di 150.000,00 euro per ciascun progetto e/o intervento:
- fino a 135.000,00 euro, per tutti gli interventi di superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (rimborso del 100%) e per tutti gli interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (rimborso del 100%);
- fino a 15.000,00 euro per tutti gli interventi di formazione (rimborso del 60%).
È inoltre, previsto il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento lavorativo mirato alla conservazione del posto di lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa tornare al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nel progetto. Il rimborso decorre dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto fino alla realizzazione degli interventi, per un periodo massimo di un anno. Per una sola volta, il datore di lavoro può richiedere un’anticipazione fino a un massimo del 75% dei costi del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.”
Appare chiaro come sia importante un aiuto di questa portata, sia per chi è soggetto, suo malgrado, di inabilità permanente, sia per la stessa azienda che può così mantenere al proprio interno una professionalità sviluppata negli anni.
Le dolenti note
Data la buona notizia veniamo ora alle dolenti note perché questo strumento, nonostante gli ingenti numeri di denunce di infortunio e di malattie professionali, viene richiesto molto poco. Anzi, troppo poco.
Finora, le richieste di finanziamento inoltrate all’Inail siano state davvero esigue, nonostante le ingenti risorse stanziate per questo capitolo nel bilancio Inail.
Sono eloquenti i numeri della serie storica delle risorse stanziate, fin dall’inizio e fino allo scorso anno, e di quelle effettivamente spese a seguito delle richieste di finanziamento dei progetti presentati che pubblichiamo nella tabella seguente:

La tabella è una rielaborazione di More Safe su Dati del bilancio di Inail, che nella originale versione riportano anche i dati relativi alle voci corrispondenti dei bilanci di previsione e dei loro assestamenti, in quanto gli stanziamenti operati nella Relazione Programmatica dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail, in bilancio di previsione venivano costantemente ridotti alla luce della scarsità di richieste di ogni anno precedente.
In sostanza: tanti, ma tanti soldi messi a disposizione per reinserire gli inabili a seguito di infortunio o malattia professionale nel loro posto di lavoro, ma sostanzialmente inutilizzati.
Perché?
Una risposta a questo interrogativo non è ancora stata trovata, perlomeno in modo esaustivo. Le ipotesi sono molte e non è nostra intenzione dare indicazioni in questa sede.
Quello che, invece, come Associazione senza scopo di lucro vogliamo fare è contribuire a far conoscere questa opportunità. Far tornare al proprio lavoro chi altrimenti rischia di perderlo e/o far trovare un lavoro a chi ha una disabilità pregressa da lavoro è uno scopo nobile e noi vogliamo fare qualcosa nel nostro piccolo.
Per questo in autunno programmeremo un convegno dedicato a questa tematica. Far conoscere questa possibilità pensiamo sia utile e per questo non ci risparmieremo. A presto.
Giovanni Luciano
