• 23 Aprile 2024

IL PREPOSTO DI FATTO

DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE ALLE RECENTI SENTENZE

di Barbara Garbelli

PREMESSA

Il Decreto Legge n.146/2021, successivamente convertito in Legge n. 215, ha apportato notevoli modifiche e novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche per quel che riguarda il ruolo del preposto, attribuendo a tale figura nuove funzioni e responsabilità con l’assegnazione di compiti più impegnativi e precisi.

Oltre a queste importanti modifiche, la Legge n. 215 del 2021 ha previsto un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro, con previsione di sanzione penale in caso di inosservanza, ovvero l’individuazione del preposto o dei preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza previste dall’articolo 19.
In sostanza, i datori di lavoro devono ora indentificare il preposto in modo chiaro e con qualunque mezzo idoneo allo scopo (ad esempio: formale nomina o incarico): diventa quindi un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente individuare tale figura. Il testo normativo non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma è sicuro che questa dovrà essere formalizzata in modo tale che il Preposto venga a conoscenza del ruolo e dei compiti attribuitigli.

Appare quindi la figura del preposto di fatto e l’applicazione del principio di effettività, come già a suo tempo trattato dall’art.299 del D. Lgs.81/08 (esercizio di fatto di poteri direttivi).

Il “Preposto di Fatto”

Secondo il D. Lgs. 81/08, art. 2, il Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“.

In genere, il preposto coincide con figure come capi-squadra, capi-officina, capi-reparto, capi-produzione, capi-turno, capi-cantiere ecc., che già di per sé sovrintendono e vigilano sulle operazioni di altri lavoratori.

L’articolo 299 del D.Lgs. 81/08, tratta l’esercizio di fatto di poteri direttivi. Esso prevede che le posizioni di garanzia relative a datori di lavoro, dirigenti e preposti gravino anche “su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti“.

Ecco che ritroviamo quindi la figura del Preposto “di fatto”, ovvero colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, svolge concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo di conseguenza, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia. (Sentenza n. 22246 del 29 maggio 2014 della Cassazione penale).

Nel corso degli anni, varie sentenze hanno richiamato espressamente il “principio di effettività”, trovandosi a giudicare su casi in cui c’era un preposto “di fatto” e un preposto “di diritto”.

Il preposto di diritto viene identificato come la persona che ha ricevuto dal datore di lavoro l’incarico di sovrintendere alle attività lavorative di altri dipendenti.

Ma anche chi assume il ruolo di preposto “di fatto”, pur non avendo regolare investitura, è tenuto a rispettare gli stessi obblighi di legge, compresa la formazione?

Sentenza n. 18839 del 12 maggio 2022 (u. p. 11 gennaio 2022) – Corte di Cassazione Penale Sezione III

Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di una azienda alla pena di 5.600 € di ammenda in riferimento al reato di cui agli art. 37, comma 7, e 55, comma 5, lettera C, del D. Lgs. n. 81/2008, per non aver sottoposto il dirigente e preposto ad una formazione adeguata e specifica in materia di salute e di sicurezza.

L’imputato ha presentato ricorso in cassazione argomentando le seguenti motivazioni:

  • ha fatto presente che è stata ritenuta certa la nomina dei dirigenti e preposti solo sulla base di quanto indicato nel documento riportante l’organigramma aziendale per la salute e sicurezza acquisito in sede di ispezione. Il datore di lavoro, ha inoltre sostenuto che non esiste un obbligo di nomina di dirigenti
  • e preposti, ma soltanto la possibilità di individuazione;
  • come disposto dall’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, la nomina dei dirigenti e preposti deve avvenire
  • attraverso atto scritto con data certa, con l’attribuzione delle funzioni effettive e con autonomia di spesa: per cui la mancata osservanza di quanto previsto da detto articolo faceva ritenere che non vi fosse stata alcuna nomina di dirigenti e preposti della cui mancata formazione era stato accusato. Inoltre, la persona indicata nell’organigramma come dirigente e preposto aveva dichiarato di non essere mai stata nominata e di non aver mai esercitato tale funzione.

Il Tribunale aveva perciò ritenuto che i dirigenti e i preposti fossero tali “di fatto”, senza pertanto una nomina formale e che anche per loro la norma impone la formazione: per il ricorrente tale interpretazione contrastava con l’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 dovendo ritenere la responsabilità limitatamente agli infortuni sul lavoro e non anche agli obblighi di formazione. 
Secondo il datore di lavoro inoltre, il Tribunale lo aveva condannato ad una pena prossima al suo massimo edittale senza considerare i criteri dell’art. 133 cod. pen. e senza valutare le circostanze attenuanti generiche, come invece richiesto dalla difesa.
L’imputato ha ulteriormente sostenuto: 


  • che il reato non aveva provocato alcun danno e
  • di avere tenuto una buona condotta processuale.

Pertanto, secondo il parere dello stesso, la pena andava irrogata nel minimo edittale con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 
Il ricorrente si è poi lamentato per il fatto che il Tribunale non gli aveva concesso la sospensione condizionale della pena, pur avendola richiesta e nonostante la sussistenza di tutti i requisiti di legge. 
Per tutti i motivi sopra esposti, in via definitiva, l’imputato ha richiesto l’annullamento della sentenza impugnata. 
La Cassazione ha però ritenuto tale ricorso inammissibile per chiara infondatezza dei motivi e per la sua genericità; la stessa ha evidenziato infatti che in sede di conclusioni non erano emerse richieste, né la leggerezza del fatto, né la sospensione condizionale della pena, avendo la difesa chiesto l’assoluzione e in subordine il minimo della pena con tutte le attenuanti generiche. La richiesta della concessione di “tutti i benefici di legge, inoltre, era risultata inidonea e molto generica”. In merito alla particolare leggerezza del fatto poi la domanda era stata ritenuta inammissibile perché la stessa non era stata posta al giudice di merito. 
In riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come la nomina dei responsabili della sicurezza e prevenzione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro era risultata dall’organigramma aziendale proveniente dalla ditta dell’imputato, acquisito in sede di ispezione. La stessa ha pertanto sottolineato che la mancanza di nomina formale (scritta con data certa) non è rilevante sulla formazione, in quanto “quello che rileva è la ratio della norma che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto”; le norme, infatti, sono finalizzate alla prevenzione dei pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque siano svolte. 
Facendo infatti riferimento alla formazione dei lavoratori, le norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si applicano anche nell’ipotesi di assenza di un formale contratto di assunzione. 


La Corte di Cassazione ha così concluso che il ricorso è apparso estremamente generico, limitandosi a sostenere che la mera assenza formale della nomina, avrebbe escluso l’elemento oggettivo del reato, pur nello svolgimento di fatto delle funzioni.

Alla dichiarazione di inammissibilità ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila più le spese del procedimento in favore della Cassa delle ammende.

I compiti del preposto


Gli obblighi del preposto sono individuati dall’art. 19 del D.Lgs 81/2008 e sono:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • frequentare appositi corsi di formazione. La formazione avrà durata di 8 ore e riguarderà le conoscenze normativo-giuridiche e la valutazione dei rischi.

La legge 215/2021 introduce importanti novità riguardanti le funzioni del preposto e stabilisce che: 


  • oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno intervenire per modificare il comportamento non
  • conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
  • In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, i preposti
  • dovranno interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
  • Il preposto può interrompere, se necessario, l’attività in caso vengano rilevate inadeguatezze dei mezzi
  • e delle attrezzature di lavoro e segnalare al datore di lavoro o al dirigente le non conformità rilevate.

Conclusioni

La mini riforma apportata al Testo Unico per la sicurezza dalla legge 215/2021 ha investito ben 17 articoli del D.Lgs. 81/2008, con il preciso scopo di investire sulla prevenzione, attraverso un’opera di sensibilizzazione e consapevolezza: dalle attività formative, alle condizioni di sospensione dell’attività lavorativa, al “rispolvero” delle figure della sicurezza. Ed è proprio in questo contesto che la figura del preposto viene elevata ed enfatizzata, uscendo dal normale contesto delle nomine, ma andando ad analizzare la realtà ed equiparando il preposto di nome a quello di fatto.Questo implica una maggiore attenzione nei confronti degli adempimenti che interessano anche questi soggetti, ma al contempo apre la strada di un nuovo potenziale in azienda: quello dello sviluppo di una rinnovata cultura della sicurezza in ambiente di lavoro.