Fin da quando nel 2020 è iniziata la vicenda dell’infezione da Sars.Cov2, una volta Covid-19 ma ormai nel linguaggio corrente solo Covid, si è dibattuto molto sull’obbligo o meno, per i luoghi di lavoro, di inserire il rischio di infezione da Covid nel Documento di Valutazione dei Rischi, oppure affidarsi al mero rispetto degli obblighi delle prescrizioni contenute nei tredici punti del “Protocollo anti Covid” sottoscritto dalle parti sociali, aggiornati nuovamente di recente.
Insomma, sembrava non essere chiaro se la prevenzione fosse un dovere del Datore di lavoro rispetto ad un rischio biologico generico per un patogeno presente ovunque e, di riflesso, anche nei luoghi di lavoro oppure no. Le cose si sono poi man mano chiarite ma, laddove ci fossero ancora dubbi, segnaliamo che la giurisprudenza ha battuto un colpo molto forte e ha chiarito in modo inequivocabile la questione attraverso una sentenza della Cassazione Penale del 17 marzo 2022 (Sez. 3 Cassazione Penale n. 9028). La suprema Corte, in questo caso, ha affermato con chiarezza l’esistenza del reato di omessa valutazione del rischio Covid e la conseguente responsabilità del datore di lavoro per tale reato[1].
La vicenda:
“il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, interessato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto con sentenza del 3 giugno 2021, emanata ex art. 129 c.p.p., con la formula perché il fatto non sussiste, il Sig. M.C. [datore di lavoro – CEO] dai reati a lui ascritti:
a) D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 29, comma 1 e art. 55, comma 1 lett. A);
b) D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, comma 1, lett. B) e art. 55, comma 1, lett. B).
Reati accertati il (omissis) e proseguiti fino al (omissis).
Tali condotte sono riferite alla [omessa] valutazione del rischio (DVR) connesso alle malattie trasmissibili pandemia Covid – 2019 oggetto del DVR n. 24 del 20/5/2020 e alla designazione del responsabile per la sicurezza”.
Avverso alla decisione di assoluzione del Giudice delle indagini preliminari la Procura della Repubblica competente ha proposto ricorso in Cassazione chiedendone l’annullamento della sentenza impugnata e la chiamata in responsabilità dell’imputato per le omissioni agli obblighi dettati dal D.lgs 81/08 in qualità di datore di lavoro che, nel caso di specie, è responsabile della omessa valutazione del rischio connesso alle “malattie trasmissibili pandemia-Covid-19”.
L’assoluzione dell’imputato è stata annullata dalla Cassazione con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona sul presupposto che “la valutazione di tale rischio (da Covid-19) è oggetto di un obbligo che fa capo al datore di lavoro”.
La sentenza della Suprema Corte conclude che “il sig. M. [datore di lavoro – CEO] restava unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili ai sensi dell’art. 17 citato.”
Il che chiarisce, sull’individuazione delle responsabilità del datore di lavoro nell’ambito delle condotte relative alla valutazione del rischio biologico generico di infezione da Covid che, nei luoghi di lavoro, va valutato e prevenuto come tutti gli altri rischi.
[1] https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27720:cassazione-penale,-sez-3,-17-marzo-2022,-n-9028-omessa-valutazione-del-rischio-covid-e-responsabilit%C3%A0-del-ceo-di-una-banca-datore-di-lavoro,-dirigente-e-delega-di-funzione&catid=17&Itemid=138